Indice della pagina

 

Il Diritto Annuale è un tributo obbligatorio che deve essere versato alla Camera di commercio territorialmente competente (in base a quanto previsto dalla Legge n. 580/1993, art. 18) da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA).


Diritto Annuale 2026

NUOVE ISCRIZIONI

Con nota n. 9347 del 16/01/2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le misure del Diritto Annuale per l’anno 2026 per i soggetti che, dal 01/01/2026:

  • chiedono iscrizione o annotazione al Registro delle Imprese;
  • aprono nuove unità locali o sedi secondarie;
  • si iscrivono come nuovi soggetti REA.

Gli importi indicati per il 2026 sono gli stessi in vigore dal 2017 (corrispondenti alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50%).

IMPRESE GIA’ ISCRITTE

Anche in questo caso per l’anno 2026, come per gli anni precedenti, restano definiti gli importi del diritto in base alla riduzione del 50% rispetto agli importi 2014 (art. 28, c. 1, DL 90 24/06/2014 conv. L 114 11/08/2014, D.I. 08/01/2015NOTA MIMIT n. 9347 del 16/01/2026).

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha deliberato su tali importi, come in passato, la maggiorazione del 20% per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese (art. 18, c. 10 della L. 580/93). Con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 29 luglio 2025 è stato approvato l’incremento del Diritto Annuale per il triennio 2026-2028 .

Le procedure amministrative di relativa autorizzazione ministeriale di tale maggiorazione triennale per tutto il sistema camerale si sono concluse con l'entrata in vigore il 28/04/2026 del relativo Decreto Ministeriale del 17/03/2026 (nota MIMIT n. 97529 del 28.4.2026).

Nel file allegato il dettaglio degli importi:

Prospetto riepilogativo degli importi di nuova iscrizione 2026 - Importi aggiornati [file XLSX]

ATTENZIONE – Le nuove imprese e le unità locali iscritte nei primi mesi del 2026 (prima dell’adozione del decreto relativo alla maggiorazione del 20%) che hanno già versato l’importo base, devono regolarizzare la propria posizione versando la differenza entro il 30 novembre 2026. Il pagamento dovrà essere effettuato, come di consueto, tramite modello F24 (cod. ente LI, tributo 3850, anno 2026). Decorso tale termine, l'integrazione potrà essere effettuata esclusivamente mediante ravvedimento operoso

 

Comunicazione alle imprese

All'approssimarsi della scadenza, come ogni anno la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha inviato a ciascuna impresa, che risultava già iscritta alla data dell’1° gennaio 2026, una nota informativa con le indicazioni necessarie per la determinazione dell'importo del diritto annuale e le istruzioni per il pagamento alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dichiarata al Registro delle Imprese.

Puoi consultare i documenti qui sotto:

Informativa per le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese [file PDF]
Informativa per le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e soggetti REA [file PDF]

Ammontare del Diritto Annuale e modalità di calcolo

Per conoscere l’importo del Diritto annuale dovuto per l’anno in corso, è possibile utilizzare i seguenti strumenti:

  • il foglio di calcolo del Diritto annuale, utile per determinare l'importo dovuto in base alla tipologia d’impresa ?? link al foglio di calcolo: quale è il foglio? perché in quello attuale sul sito c'è solo per le nuove imprese
  • la pagina del sito “Importi Diritto annuale”, che illustra importi e modalità di versamento ???quale è la pagina? noi non ce l'abbiamo, va eventualmente creata
  • il portale del Diritto annuale, dove puoi calcolare direttamente l’importo del Diritto annuale inserendo il codice fiscale dell’impresa; riceverai via email il riepilogo con l’importo da versare (utilizzabile solo per le imprese già iscritte alla data del 1°gennaio).

Per conoscere l’importo del diritto annuale dovuto per gli anni precedenti (ad esempio per il 2022, 2023, 2024 o 2025), puoi consultare le pagine dedicate. Se per quegli anni non hai ancora pagato oltre all’importo del tributo principale sono dovuti anche sanzioni ed interessi legali che variano in base all’anno di riferimento e alla data in cui effettui il pagamento . In questi casi consulta la sezione del sito Verifica pagamenti e regolarizzazioni: https://lgdx-peos.osweb.intra.infocamere.it/diritto-annuale/verifica-pagamenti-e-regolarizzazioni#toc-rimborso Per maggiori informazioni relative al calcolo delle sanzioni consulta la sezione Sanzioni Diritto annuale ??quale è la pagina?

Per le annualità fino al 2023, in caso di irregolarità riscontrate nel pagamento potrebbe essere già stata emessa una cartella esattoriale. Se hai ricevuto una cartella, alcune informazioni e le modalità di pagamento sono indicate nella pagina  https://lgdx-peos.osweb.intra.infocamere.it/diritto-annuale/verifica-pagamenti-e-regolarizzazioni#toc-rimborso

Modalità di calcolo del Diritto annuale

1. Imprese di nuova iscrizione al Registro Imprese
Gli importi sono consultabili nella pagina dedicata quale è la pagina? noi non ce l'abbiamo: troverai un prospetto riepilogativo con gli importi dovuti in base alla tipologia di impresa/sezione di iscrizione/sede e unità locali.???

Nella sezione speciale sono iscritte:

  • Imprese individuali iscritte in questa sezione (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti)
  • Società semplici agricole
  • Società semplici non agricole
  • Società tra avvocati (art 16 c.2 Dlgs 96/2001)
  • Soggetti iscritti al Rea

Nella sezione ordinaria sono iscritte:

  • Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese
  • Società e altri soggetti collettivi (Consorzi ,Cooperative,  Società di persone (Snc, Sas), Società di capitali   (Srl, Sapa, Spa, Soc. consortili a r.l. e p.a.)
  • Unità locali / sede secondaria di imprese estere

2. Imprese già iscritte al Registro Imprese (alla data del 1° gennaio)
Puoi usare gli strumenti online disponibili:

  • foglio di calcolo del Diritto annuale ?quale è il foglio?
  • portale dedicato: inserendo codice fiscale dell’impresa e indirizzo email, ottieni il calcolo dell’importo da versare è questo il portale?https://dirittoannuale.camcom.it/cada-api/home

Gli importi variano a seconda della tipologia di impresa o di soggetto e della sezione.

Imprese iscritte nella sezione speciale
Il Diritto annuale è determinato in misura fissa.

Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Il Diritto annuale si calcola in base al fatturato ai fini IRAP dell’esercizio precedente, applicando misure fisse e aliquote per scaglioni di fatturato previste per l’anno di riferimento. Nella pagina “Diritto annuale” puoi trovare le aliquote da applicare.

Definizione di “fatturato”
La definizione di fatturato rilevante ai fini del Diritto annuale è prevista dall’art. 1, comma 1, lett. f) del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 ed è stata ulteriormente chiarita dalla circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001.

Modalità di calcolo del Diritto Annuale: casi particolari
  • Il Diritto annuale non cambia se l’impresa trasforma la forma giuridica ma resta iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (ad esempio da società di capitali a società di persone). In questi casi, l’importo continua a essere calcolato sul fatturato complessivo ai fini IRAP dell’esercizio precedente.
  • Se, invece, la trasformazione comporta il passaggio da una sezione del Registro a un’altra (ad esempio da società semplice a società di capitali), per l’anno della trasformazione il Diritto annuale si calcola secondo le regole della sezione in cui l’impresa era iscritta al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
  • Lo stesso criterio vale anche quando il cambio di sezione avviene senza trasformazione giuridica (ad esempio un’impresa individuale che passa dalla sezione ordinaria alla sezione speciale come piccolo imprenditore): l’importo è determinato in base alla sezione risultante al 1° gennaio.

Modalità di pagamento

Premessa: il Diritto Annuale

  • non è frazionabile: anche in caso di iscrizione al Registro delle Imprese per un solo giorno dell’anno, il versamento del Diritto annuale è dovuto per intero, indipendentemente dal numero di mesi di iscrizione (art. 3 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359);
  • non è rateizzabile: il versamento del Diritto annuale deve essere effettuato in un’unica soluzione, senza possibilità di pagamento a rate o in tranche.

Per le imprese già iscritte al Registro imprese alla data del 1° gennaio l’importo deve essere versato in un’unica soluzione tramite modello F24, compilando la Sezione IMU e altri tributi locali, con possibilità di compensazione con altri tributi o crediti. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento del Diritto annuale tramite il sistema PagoPA, utilizzando la funzione “Calcola e Paga” disponibile sul portale dedicato .

Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale può essere addebitato contestualmente all’invio della pratica telematica di iscrizione al Registro Imprese. In alternativa, può essere versato tramite modello F24, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Compilazione modello F24

La sezione "Contribuente" deve essere compilata indicando:

  • Il codice fiscale (non la partita IVA)
  • I dati anagrafici
  • Il domicilio fiscale dell'impresa

La sezione “IMU e altri tributi locali” deve essere compilata:

  • indicando nel campo “codice ente” la sigla della provincia della Camera di commercio cui il versamento è destinato 
  • inserendo il codice tributo 3850, dedicato al pagamento del Diritto annuale;
  • inserendo l'anno di riferimento, vale a dire l'annualità che si deve pagare.

Il Diritto annuale dell’unità locale va versato alla Camera di commercio competente per il territorio in cui l’unità locale risulta iscritta al 1° gennaio dell’anno per cui è dovuto il pagamento.

Per le imprese che hanno solo la sede legale in una delle province di Livorno e di Grosseto la sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24 va di regola compilata come segue:

  • Riga per la sede legale: indica nel campo “codice ente” la sigla LI per la sede, nel campo “codice tributo” il 3850, e nel campo “Importi a debito versati” l’importo dovuto per la sede;

Per le imprese con unità locali in province diverse (anche se territorialmente appartenenti alla medesima camera di Commercio) devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola provincia, nel modello F24 la sezione “IMU e altri tributi locali” va compilata come segue.

  • Riga per la sede legale: indica nel campo “codice ente” la sigla LI per la sede, nel campo “codice tributo” il 3850, e nel campo “Importi a debito versati” l’importo dovuto per la sede;
     
  • Riga per l’unità locale: indica nel campo “codice ente” la sigla della Provincia dove si trova l’unità locale, nel campo “codice tributo” il 3850, e nel campo “Importi a debito versati” l’importo dovuto per l’unità locale.

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Il Diritto annuale deve essere versato alla Camera di Commercio da tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese e al REA (Repertorio Economico Amministrativo). 

Sono inoltre tenute al pagamento del Diritto annuale le società in liquidazione, nonché le imprese che non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese, anche se hanno comunicato la cessazione totale dell’attività.

Il Diritto annuale non è dovuto dai liberi professionisti e dai soggetti che possiedono solo la partita IVA, ma che non sono iscritti al Registro delle Imprese né annotati al REA (Repertorio Economico Amministrativo).

Sono esonerati dal pagamento del Diritto annuale i seguenti soggetti :

  • imprese in fallimento, liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta amministrativa;
  • cooperative sciolte d’ufficio dall’Autorità Governativa (art. 2545 septiesdecies c.c.);
  • imprese individuali cessate entro il 31 dicembre dell’anno precedente, a condizione che la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento;
  • società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento;
  • start-up innovative e incubatori certificati (in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente).

Start up e PMI

Il Diritto annuale non è dovuto dalle start-up innovative dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

L’esenzione vale solo finché la start-up mantiene i requisiti previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, non può durare oltre 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale. Se i requisiti vengono meno, oppure scadono i cinque anni, il Diritto annuale torna ad essere dovuto secondo le regole ordinarie.

Le PMI innovative, invece, devono pagare il Diritto annuale anche se sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Unità locali e sedi secondarie

Il Diritto annuale deve essere versato per ciascuna unità locale situata in Italia, alla Camera di Commercio territorialmente competente.

I soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria versano, per ogni unità locale già iscritta al 1° gennaio dell’anno in corso, un importo pari al 20% del Diritto dovuto per la sede principale, con un massimo di 120,00 euro per ciascuna unità locale.In caso di prima iscrizione, l’importo dovuto per l’unità locale è fisso.

Le imprese iscritte nella sezione speciale versano, per ogni unità locale (sia già iscritta al 1° gennaio, sia in fase di iscrizione), un Diritto annuale determinato in misura fissa.

Il Diritto annuale non è dovuto per le unità locali riferite a soggetti iscritti esclusivamente al REA (ad esempio associazioni, fondazioni, enti religiosi, ecc.).

In questi casi si paga solo un Diritto fisso per la sede pari a 18,00 euro, indipendentemente dal numero di unità locali denunciate.

Il Diritto annuale è dovuto per unità locali, sedi secondarie e uffici di rappresentanza in Italia di imprese con sede principale all’estero, se risultano iscritti al REA. In questo caso l’importo è calcolato in misura fissa (quindi non in proporzione).

Il Diritto annuale non è dovuto per le unità locali e le sedi secondarie situate all’estero da parte di società con sede in Italia.

Soggetti obbligati ed esonerati: casi particolari

Società in liquidazione

Il Diritto annuale è dovuto anche dalle società in liquidazione fino alla cancellazione dal Registro delle Imprese, anche se è già stata comunicata la cessazione dell’attività.

In generale, il Diritto annuale deve essere versato da tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dallo stato dell’attività, salvo i casi di esonero indicati nella pagina dedicata dell’ente.

Decesso del titolare (impresa individuale)

Il Diritto annuale dell’anno in cui avviene il decesso del titolare è comunque dovuto. Il pagamento è a carico degli eredi, salvo che:

  • abbiano rinunciato all’eredità, 

oppure

  • abbiano accettato con beneficio d’inventario.

Se il versamento avviene dopo il decesso, non si applicano sanzioni (ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 472/1997), ma restano dovuti gli interessi maturati.
 È necessario che gli eredi presentino la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese, indicando come motivo il decesso del titolare.

Fusione

  • Fusione in senso stretto (fusione propria): il Diritto annuale deve essere versato dalla nuova società risultante dalla fusione per la sede legale e per le eventuali unità locali di nuova iscrizione.

 Le società fuse, però, devono versare il Diritto annuale per le rispettive sedi e unità locali, incluse quelle poi conferite alla nuova società.

  • Fusione per incorporazione: il Diritto annuale è dovuto dalla società incorporante per la propria sede, per le proprie unità locali e anche per quelle incorporate.

 Le società incorporate restano tenute al pagamento del Diritto annuale per le proprie sedi e unità locali, comprese quelle conferite all’incorporante.

Se la fusione avviene prima della scadenza del termine di pagamento, il Diritto annuale va versato dalla società incorporante anche per la società incorporata: in questo caso, nel modello F24 devono essere indicati i dati identificativi della società incorporata.

Scissione

In caso di scissione societaria, il Diritto annuale è dovuto dalla società scissa.
La società beneficiaria del patrimonio della scissa è responsabile in solido per il pagamento del Diritto annuale della scissa entro i limiti del patrimonio netto ricevuto.

Inoltre, nei casi in cui una società versi il Diritto annuale anche per conto di un’altra (ad esempio in operazioni straordinarie), il pagamento deve avvenire nei limiti del patrimonio netto assegnato, indicando nel modello F24 i dati fiscali della società per cui si paga.

Eventi eccezionali

Il Diritto annuale può prevedere esenzioni o agevolazioni in presenza di eventi eccezionali (ad esempio alluvioni, terremoti o altre calamità naturali), solo se tali misure sono stabilite da specifiche disposizioni normative e secondo le direttive del Ministero competente.

Scadenza del pagamento

Imprese già iscritte o annotate al 1° gennaio

Il Diritto annuale deve essere versato entro la scadenza prevista per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Proroghe fiscali

Il Diritto annuale segue automaticamente le eventuali proroghe stabilite per le imposte sui redditi, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Proroga 2026

L’art. 6 del Decreto-legge 22 maggio 2026 n. 89 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.117 del 22-05-2026 ha disposto il differimento al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione dei termini per l’effettuazione dei versamenti che scadono al 30 giugno 2026 e risultanti dalle dichiarazioni fiscali per soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. 

In alternativa, il versamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2026 maggiorando l’importo dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo.

Imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno

Se l’iscrizione/annotazione avviene durante l’anno, il Diritto annuale può essere pagato:

  • contestualmente alla domanda di iscrizione, oppure
     
  • entro 30 giorni dalla data della domanda, utilizzando il modello F24.

Esercizi sociali superiori a 12 mesi: modalità specifiche

Per le società che adottano un esercizio di durata superiore ai 12 mesi, valgono regole particolari.

Esempio: società iscritta a settembre 2023 che, in fase di costituzione, sceglie un primo esercizio prolungato fino a dicembre 2024:

  • al momento dell’iscrizione: versa il Diritto annuale in misura fissa, pari a € 120,00;
     
  • entro la scadenza del Diritto annuale 2024 (30 giugno): versa un importo pari a quello pagato all’iscrizione, aggiornato secondo le misure previste per il 2024, perché non ha ancora chiuso il primo esercizio e non dispone di una base imponibile su cui calcolare il Diritto;
     
  • nel mese di giugno 2025: versa il Diritto annuale 2025, calcolato sull’intero fatturato realizzato dalla costituzione fino alla chiusura del primo esercizio sociale.

Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari

Per i soggetti giuridici che, in base a una specifica norma di legge, approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Diritto annuale va versato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio.

Se invece il bilancio non viene approvato nei termini stabiliti, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bilancio avrebbe dovuto essere approvato.

Soggetti ISA e studi di settore

I soggetti che, anno per anno, rientrano negli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) (ed eventualmente negli studi di settore) possono beneficiare di un differimento dei termini di versamento quando previsto da specifiche disposizioni normative. In questi casi, il Diritto annuale segue le stesse proroghe previste per i soggetti ISA, secondo quanto stabilito annualmente dalla normativa fiscale.

Trasferimento della sede in altra provincia durante l’anno

Se un’impresa trasferisce la sede legale da una provincia a un’altra nel corso dell’anno, il Diritto annuale per quell’anno va versato alla Camera di Commercio di origine, cioè quella presso cui l’impresa risulta iscritta al 1° gennaio dell’anno del trasferimento.

Per l’anno in corso non va pagato alla Camera di Commercio della nuova provincia: il versamento sarà dovuto a partire dall’anno successivo, in base alla nuova iscrizione.


Ravvedimento Diritto Annuale 2025

Il ritardato od omesso pagamento del Diritto Annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla Legge e dal Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive. In particolare, tale Decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.

Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

L’articolo 6, del Decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla Legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:

  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, versando:
    - il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
    - una sanzione del 3,00% (pari ad 1/10 della sanzione minima pari al 30%) sul diritto non versato nei termini;
    - gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento;
  • entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando:
    - il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
    - una sanzione pari al 3,75% (pari ad 1/8 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;
    - gli  interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 35, della Legge n. 449/1997, il regolare pagamento del Diritto Annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.


F24 - modalità di pagamento per effettuare il ravvedimento

Il tributo deve essere versato su modello F24: nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa).

Nella sezione IMU ed altri tributi locali indicare:

  • codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
  • codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
  • codice tributo - 3851 per l’eventuale  versamento degli interessi calcolati in base al tasso legale;
  • codice tributo - 3852 per l’eventuale versamento della sanzione;
  • rateazione - il campo non deve essere compilato;
  • anno di riferimento - 2025;
  • importi a debito - indicare l’importo dovuto per ciascun tributo versato nella medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.
     

Tasso di interesse legale anno 2025

Con D.M. 10 dicembre 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2025, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2% in ragione d’anno.
Relativamente al calcolo degli interessi legali relativamente al ravvedimento del Diritto Annuale 2024 (codice tributo 3851) i giorni trascorsi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 sono soggetti al tasso del 2,50%. A partire dal 1° gennaio 2025 al tasso del 2,00%.
 

Contatti e assistenza

Per ottenere informazioni sul Diritto annuale, puoi utilizzare il Servizio On line https://lg.servizionline.camcom.it/lg/diritti oppure puoi rivolgerti all'Ufficio Diritto annuale per le seguenti richieste:

  • annullamento della cartella di pagamento
  • verifica dei pagamenti
  • rimborso del Diritto annuale
  • richiesta di riesame
  • informazioni specialistiche sul Diritto annuale
  • Sede ed orari: 

Sede di LIVORNO: martedì e giovedì, 08:45-12:45
Sede di GROSSETO: lunedì e mercoledì, 08:45-12:45
Prenotazione appuntamento per accedere in presenza allo sportello delle sedi di Livorno o Grosseto >> 


Modulistica


PRIVACY

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) per il trattamento dei dati personali relativo alla riscossione dei tributi camerali [file PDF]

Ultima modifica
Mer, 19/08/2026 - 14:09