Il Certificato di Origine è un documento ufficiale, essenziale nei rapporti commerciali internazionali tra l'Unione Europea e i Paesi extracomunitari. Rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente competente, attesta l'origine non preferenziale delle merci esportate ed è fondamentale per l'adempimento delle procedure doganali e l'apertura di lettere di credito. Pur essendo tipico degli scambi con Paesi extra UE, il Certificato di Origine può essere emesso anche per cessioni intra-comunitarie, a condizione che la richiesta sia motivata e adeguatamente documentata (ad esempio perché richiesto dal cliente, da un intermediario, o per esigenze contrattuali/bancarie).
Per visionare l’elenco dei Paesi che richiedono i certificati di origine, è possibile consultare il sito Mercati a confronto, predisposto a cura di Unioncamere.
Cos'è e quando è necessario
Il certificato attesta il luogo di produzione, estrazione o fabbricazione delle merci. Nel caso in cui il processo produttivo coinvolga più Paesi, certifica il luogo dove è avvenuta l'ultima "trasformazione sostanziale", ovvero una lavorazione economicamente giustificata che ha portato alla fabbricazione di un prodotto nuovo.
Sebbene non sia obbligatorio per legge, il certificato diventa necessario se richiesto dall'importatore estero, dalle autorità doganali o da istituti bancari (lettere di credito). Viene rilasciato per finalità doganali o creditizie (ad es. con operazioni documentarie permette di aprire lettere di credito).
Origine preferenziale vs non preferenziale
È fondamentale distinguere tra le due tipologie:
Origine non preferenziale: è quella attestata dal Certificato di Origine camerale. Non garantisce agevolazioni tariffarie ma certifica la provenienza (Made in).
Origine preferenziale: riguarda accordi di libero scambio tra UE e Paesi terzi che garantiscono riduzioni di dazi (certificati EUR.1, rilasciati dalle Dogane).
Si ricorda che provenienza e origine indicano due informazioni diverse:
- Provenienza: è il luogo/Paese da cui la merce viene spedita.
- Origine: è il Paese in cui il bene è stato effettivamente fabbricato oppure trasformato in modo sostanziale.
In pratica: una merce può partire (provenire) da un Paese ma avere origine in un altro.
Nel Certificato di Origine conta l’origine della merce, non la sua provenienza logistica.
Per questo, in fase di richiesta, è necessario indicare in modo chiaro il Paese di origine del bene.
Validità
La validità del certificato è illimitata, purché i dati e le condizioni della merce restino invariati. Tuttavia, si consiglia un utilizzo ravvicinato alla data di emissione per evitare contestazioni doganali nel Paese di importazione. Alcune autorità estere potrebbero infatti non accettare certificati emessi molto tempo prima rispetto alla spedizione.
Esportazioni verso Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina
Nonostante il conflitto, il rilascio dei certificati verso questi Paesi è consentito, ma soggetto a controlli rigorosi.
Attenzione: per le stesse aree (Federazione Russa, Bielorussia, Ucraina) è invece sospeso il rilascio dei Carnet A.T.A.
- Dichiarazione obbligatoria: è necessario allegare una dichiarazione (da firmare digitalmente) che attesti che beni e destinatari non sono soggetti a sanzioni UE.
- Prodotti a duplice uso: è obbligatorio verificare che i beni non abbiano potenziale utilizzo militare (consultare l'Autorità UAMA).
- Sanzioni: le violazioni comportano gravi conseguenze. Sono attive unità di crisi presso il MAECI e il MIMIT per assistenza specifica.
Chi può richiede un certificato di origine
La richiesta del Certificato di Origine, in genere, è presentata dal soggetto che emette la fattura di esportazione oppure da chi è responsabile dell’operazione di esportazione. In pratica, coincide con chi gestisce la documentazione commerciale e assume la responsabilità dei dati dichiarati.
Il soggetto responsabile può presentare la domanda direttamente, oppure affidare l’operazione a terzi che agiscono per suo conto. Questo avviene, ad esempio, quando la pratica è gestita da un operatore specializzato come uno spedizioniere doganale o un rappresentante fiscale, oppure quando l’esportazione è curata da un’azienda italiana partecipata da una società estera (tipicamente in contesti multinazionali).
Il certificato può essere richiesto da:
- Imprese iscritte al Registro Imprese/REA: la competenza è della Camera di Commercio della sede legale o operativa/unità locale.
- Imprese plurilocalizzate: possono rivolgersi alla Camera della sede legale o dell'unità locale operativa.
- Soggetti non iscritti (es. privati o associazioni): possono richiedere il certificato per spedizioni occasionali.
- Rappresentanti fiscali: per aziende estere con stabile organizzazione in Italia.
Modalità di richiesta e rilascio
La procedura è esclusivamente telematica, per tutti i soggetti, tramite la piattaforma Commercio Estero (ex Cert'O). Non sono più previsti moduli cartacei né il ritiro allo sportello.
Procedura "Stampa in Azienda"
È la modalità obbligatoria che consente di stampare il certificato direttamente nel proprio ufficio
Per essere abilitati, l'impresa deve soddisfare i seguenti requisiti (art. 39, lett. a, Regolamento UE 952/2013):
- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
- non aver subito condanne per reati gravi legati all'attività economica;
- non aver subito rifiuti, sospensioni o revoche di autorizzazioni AEO o di Esportatore Autorizzato negli ultimi tre anni per violazioni doganali.
- Adesione: richiedere l'abilitazione al servizio tramite il Servizio SOL
- Invio pratica: compilare la richiesta sulla piattaforma Commercio Estero.
- Ricezione: una volta approvata la pratica, si riceve via PEC il file PDF.
- Stampa: il file deve essere stampato a colori su un normale foglio A4 bianco (grammatura minima 64 g/m²).
Nota: L'uso dei vecchi formulari cartacei è stato abolito da ottobre 2025
ATTENZIONE
- Compilazione
La compilazione della richiesta del Certificato di Origine prevede il trasferimento sul Certificato delle informazioni essenziali presenti nella fattura di esportazione. In questa fase non vengono riportati i prezzi: il Certificato serve a identificare correttamente la merce e la sua origine, non a documentarne il valore economico. È fondamentale che ogni informazione inserita nella richiesta sia coerente e soprattutto verificabile. In altre parole, i dati dichiarati sul Certificato devono poter essere riscontrati nei documenti allegati alla pratica; se non sono documentabili, la richiesta rischia di risultare incompleta o di richiedere integrazioni. - Iter della pratica
Dopo l’invio, se la pratica per il rilascio del Certificato di Origine contiene errori oppure allegati mancanti o non corretti, la Camera di commercio può richiedere una rettifica, cioè la correzione della pratica già trasmessa. La rettifica serve a rendere la domanda completa e coerente con la documentazione necessaria.
In caso di rettifica, riceverai una email di notifica automatica. È il segnale che la pratica non può essere lavorata fino a quando non vengono sistemati i punti richiesti. - Annullamento del certificato di origine già rilasciato
Se devi annullare e sostituire un Certificato di Origine già rilasciato, è necessario presentare una dichiarazione motivata di annullamento relativa al certificato già emesso. La dichiarazione serve a spiegare in modo chiaro perché il documento deve essere annullato e sostituito. La dichiarazione motivata può essere presentata come allegato alla richiesta di un nuovo Certificato di Origine. In questo modo la Camera di commercio può collegare la sostituzione al certificato precedente e gestire correttamente la pratica.
Firma digitale e requisiti tecnici
- Chi firma: il legale rappresentante o un procuratore con poteri.
- Formato firma: il "Modello Base" della pratica deve essere firmato obbligatoriamente in formato CAdES (.p7m). L'invio in formato PAdES (PDF) genererà un errore bloccante.
- Allegati: non richiedono firma digitale, salvo il caso in cui sia richiesto specificamente il visto poteri di firma.
Documentazione da allegare
I documenti servono a dimostrare che l’origine dichiarata è supportata da elementi verificabili. L’istruttoria si basa sulla coerenza tra:
- descrizione della merce,
- filiera/fornitura,
- lavorazioni effettuate,
- documenti commerciali e, se pertinenti, logistici.
Gli allegati variano in base alla natura dell'esportatore e della merce:
- Esportatore produttore: se l'impresa è produttrice (verificabile da visura), non servono allegati specifici sull'origine.
- Merce di origine UE (commerciante): fattura di acquisto e dichiarazione di origine del fornitore.
- Merce di origine Extra-UE (commerciante): bolla doganale di importazione o Certificato di origine estero. Se la merce è in deposito doganale, allegare la bolletta IM4.
- Semplificazione amministrativa: gli esportatori autorizzati (AEO, REX) possono presentare un atto notorio attestante la disponibilità dei documenti in azienda, senza allegarli ogni volta.
Divieto diciture generiche: nella documentazione e nel certificato non è ammesso indicare genericamente "Europa" come Paese di origine. È necessario specificare il singolo Stato o, se pertinente, "Unione Europea".
Casi Particolari e Procedure Speciali
La compilazione richiede attenzioni specifiche per determinate casistiche:
- Triangolazioni: possibile indicare un destinatario diverso dall'acquirente (es. Buyer Comunitario, Destinatario Extra-UE).
- Merce usata o in giacenza: se mancano documenti recenti, si possono allegare foto delle etichette, libretti di istruzione o garanzie che provino l'origine, accompagnati da atto notorio.
- Spedizioni parziali: se la merce di una fattura viene spedita in più tranches, allegare per ogni invio una "Shipping Invoice" (fattura avente validità esclusivamente ai fini doganali).
- Kit e pezzi di Ricambio: i ricambi essenziali spediti col macchinario assumono l'origine dello stesso. Se spediti dopo, necessitano di una dichiarazione di "parti essenziali".
- Proforma / merce gratuita: è possibile il rilascio anche per fatture proforma, omaggi o merce "free of charge".
- Richieste a posteriori: se la merce è già partita, indicare "Rilasciato a posteriori" e allegare dichiarazione motivata (art. 47 DPR 445/2000).
- Legalizzazione e verifica: I certificati emessi sono verificabili online (tramite QR Code, sito ICC o Banca Dati Nazionale). Questa verifica garantisce l'autenticità e spesso rende superflua la legalizzazione (ex visti UPICA), salvo specifiche richieste estere.
Attenzione alle diciture vietate: non è possibile inserire diciture come "We certify" (riservato all'Ente Pubblico) né menzioni discriminatorie verso altri Stati.
Per la dicitura "100% Made in Italy", è obbligatorio allegare una dichiarazione di rispondenza alla Legge 166/2009.
Richieste specifiche del Paese estero e legalizzazioni
Alcuni Paesi possono prevedere formalità ulteriori o chiedere documenti specifici per lo sdoganamento e per eventuali passaggi successivi (ad esempio richieste della banca, dell’importatore o dell’autorità doganale locale). Per evitare blocchi o integrazioni, è consigliato verificare prima dell’invio della merce con importatore e/o spedizioniere quali documenti sono necessari nel Paese di destinazione.
I Certificati di Origine emessi dalla Camera di commercio possono essere verificati online per controllarne autenticità e correttezza dei dati. La verifica può avvenire tramite la piattaforma internazionale dell’International Chamber of Commerce, dove la validazione è prevista per i certificati emessi nell’ambito dei circuiti/Paesi abilitati.
In parallelo, è disponibile anche la Banca Dati Nazionale dei Certificati di Origine (portale di InfoCamere), che consente di verificare il documento tramite gli elementi presenti sul certificato, come QR code e codice di sicurezza.
Poiché la controparte estera può spesso verificare online l’autenticità del Certificato, nella maggior parte dei casi la legalizzazione non è più necessaria. Tuttavia, alcune autorità o controparti possono continuare a richiederla per prassi locale o per specifiche procedure: per questo è sempre opportuno verificare prima con importatore/spedizioniere quali formalità sono richieste nel Paese di destinazione.
Costi e pagamenti
- Diritti di segreteria: € 10,00 per ogni certificato (originale + copia che potrà essere usata per la stampa gratuita delle ulteriori copie).
- Visti su fatture/documenti: € 3,00 per ciascun visto.
- Modalità di pagamento: Prepagato (conto "Diritti" su Telemaco).
Gestione errori di pagamento: Se la pratica viene respinta per "credito insufficiente", verificare di avere fondi nella sezione "Diritti" e non "Tariffe". I rimborsi sono previsti solo per pratiche respinte o errori dell'Ente (modulo disponibile online).
Tempi e gestione pratica
- Tempi di rilascio: I tempi di elaborazione possono variare in base al periodo e al numero di richieste telematiche ricevute; mediamente il rilascio avviene entro 5 giorni lavorativi.
- Urgenze: è possibile richiedere l'evasione urgente inviando una mail motivata con il numero di pratica.
- Stati possibili della pratica:
- Pratica in istruttoria: la Camera può chiedere rettifiche via mail; l'utente deve correggere e rinviare.
- Pratica respinta: non è modificabile, va reinserita una nuova pratica.
- Certificato già emesso: non è modificabile. Occorre chiedere l'annullamento (dichiarazione motivata) e presentare una nuova richiesta.
Link Utili e Modulistica
VAI AL SERVIZIO: Piattaforma Commercio Estero
CONSULTA: Paesi che richiedono il Certificato (Mercati a confronto)
SCARICA: Dichiarazione sanzioni Russia/Bielorussia
GUIDA: Manuale operativo Commercio Estero
Contatti e Assistenza
Ufficio Commercio Estero
Sede Livorno: piazza del Municipio 48
Sede Grosseto: via F.lli Cairoli 10
Email: commercioestero@lg.camcom.it
Tel: 0586.231.313 – 0564.430.234
Orari: da lunedì a venerdi dalle 8.45 alle 12.45